Guida agli Investimenti non Pignorabili: Quali sono?

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Che cos’è il pignoramento?

Il pignoramento rappresenta la fase iniziale dell’atto di espropriazione forzata dei beni di un debitore da parte del creditore. In poche parole nel caso in cui il debitore risulti insolvente il creditore può scegliere di adire le vie legali per ottenere la forma di denaro dovuta.

Prima di procedere al pignoramento dei beni l’istituto di credito che ha concesso il finanziamento si rivolge al Tribunale o al Giudice di Pace che emana un decreto ingiuntivo. Con tale decreto si impone al debitore di rimborsare il creditore entro il termine di quaranta giorni. A questo punto il debitore può agire in diverse maniere.

La maniera più opportuna sarebbe quella di contattare l’istituto di credito e stabilire un nuovo accordo per rimborsare la somma. Nel caso in cui, invece, il debitore scelga di non agire in questa maniera trascorso il termine dei quaranta giorni gli verrà notificato un atto di precetto spostando il termine di altri dieci giorni. Se ancora una volta il debitore non provvederà a contattare l’istituto di credito a questo punto le autorità giudiziarie potranno predisporre il pignoramento dei beni del medesimo.

Beni Pignorabili: Quali sono?

Esiste una normativa specifica che regolamenta il diritto del creditore di rivalersi sul debitore, e che allo stesso tempo sancisce quali beni possono essere pignorati, e quali invece non possono essere sottoposti a pignoramento.

Ricordiamo anche che recentemente la legge di riferimento ha subito qualche modifica rispetto alla precedente, e recentemente il governo sta pensando di apportare ulteriori modifiche. Nello specifico esistono fondamentalmente tre tipologie possibili di pignoramento:

  • Il pignoramento dei beni mobili;
  • Il pignoramento dei beni immobili;
  • Il pignoramento presso terzi.

Col pignoramento dei beni mobili, i beni materiali del debitore pur restando comunque in suo possesso vengono sottratti alla sua disponibilità. In pratica egli continua a essere il legittimo proprietario dei suoi beni ma non può usufruirne a meno che non li riscatti con la somma di denaro dovuta.

Il pignoramento dei beni immobili, invece, prevede l’espropriazione di un’abitazione intestata al debitore, e la sua conseguente vendita all’asta. La somma ottenuta serve per estinguere il debito con l’istituto di credito. Tale forma di pignoramento, come si può immaginare, si applica per debito piuttosto elevati.

Infine con pignoramento presso terzi si intende il sequestro di somme di denaro presenti su libretti postali, conti correnti bancari e anche una trattenuta pari a un quinto dello stipendio o dell’eventuale pensione percepita dal debitore. Sempre per legge non sono ritenuti pignorabili tuttavia quei beni destinati al sostentamento primario del debitore e della sua famiglia, come ad esempio sussidi di disoccupazione, assegno di maternità.

Anche la prima casa, non di lusso, adibita a domicilio non può essere soggetta a pignoramento. Ma oltre ai beni che servono a garantire le necessità primarie del soggetto debitore e della sua famiglia, esistono altre forme di investimento sulle quali vige l’impignorabilità? La risposta è affermativa e merita un approfondimento.

Investimenti Impignorabili: Assicurazioni sulla vita

Premesso che è sempre meglio non giungere a un’ingiunzione del tribunale e a un conseguente pignoramento dei propri beni, esiste un modo per tutelare alcune somme di denaro. Secondo il codice civile risultano essere impignorabili le assicurazioni sulla vita. Le somme di denaro, infatti, utilizzate per acquistare una polizza sulla vita non possono essere sottoposte a procedimento cautelare.

Proprio per questo in caso di fallimento esse non sono pignorabili e non possono essere suddivise tra i creditori. Tuttavia a tal riguardo è necessario fare una precisazione: negli ultimi anni alcune polizze sono state dichiarate, nel corso di procedimenti giudiziari, non idonee al requisito di impignorabilità.

Si tratta di polizze del tipo index linked e unit linked che, secondo i tribunali, potrebbero non possedere le caratteristiche di tutela delle polizze classiche. Se allora volete stipulare un’assicurazione per tutelare una somma di denaro, anche nel caso di eventuale fallimento con conseguente pignoramento bisogna investire in un’assicurazione sulla vita classica, che ha anche il vantaggio di non rientrare nell’asse ereditario.