Tassazione polizze vita 2015: gli aggiornamenti normativi

Tassazione polizze vita

La tassazione polizze vita si basa sulle plusvalenze generate dall’investimento (con tale termine si inquadra la differenza tra capitale maturato e capitale versato).

Tassazione polizze vita 2015: i cambiamenti più recenti

La tassazione polizze vita è stata interessata da diversi cambiamenti dal 2014 a oggi. Nel luglio del 2014 è stato infatti decretato l’aumento della pressione fiscale sulle plusvalenze, che è passata dal 20 al 26%.

In seguito all’approvazione dell’ultima Legge di Stabilità sono soggetti alla tassazione del 26% anche i titolari di somme di denaro investite in polizze vita e ricevute in eredità (questo vale per i rami I e III).

Tassazione polizze vita: la situazione pre Legge di Stabilità

Come funzionavano le cose in merito alla tassazione polizze vita prima dell’approvazione dell’ultima Legge di Stabilità? Che chi decideva d’investire capitali in una polizza vita del ramo I o III pagava l’imposta sul rendimento maturato unicamente al momento dell’eventuale istanza di liquidazione del capitale.

A partire dal 1° gennaio 2015 sono invece sottoposti a trattamento fiscale anche i capitali maturati dal momento della sottoscrizione del contratto fino al decesso dell’assicurato, questo esclusivamente in caso di polizze miste.

Polizze vita tassazione: le regole per i rendimenti derivanti da titoli di Stato

La tassazione polizze vita risponde alle regole appena elencate, fatta eccezione per le quote derivanti da titoli di Stato, che al momento della rivalutazione annua sono trattate tenendo conto di un’imposta del 12,5%. L’eventuale rendita liquidata non costituisce in ogni caso reddito IRPEF.

Assicurazione vita tassazione: l’imposta di bollo

Un’altra voce fiscale della quale bisogna tenere conto nell’ambito della tassazione polizze vita è l’imposta di bollo. Di cosa si tratta? Di una somma proporzionale al valore complessivo dell’investimento al 31 dicembre di ogni anno. Anche in questo caso le regole sono state modificate recentemente: a partire dal 31 dicembre 2014 l’imposta di bollo parte dallo 0,20% senza importo minimo. Per le persone fisiche non esiste alcun limite massimo, mentre per le persone giuridiche tale valore è pari a 14.000€.

Non è previsto il pagamento dell’imposta di bollo per i prodotti collegati a una Gestione Separata, ossia le polizze vita tradizionali di ramo I (l’esenzione vale anche per le polizze assicurative sottoscritte prima del 31 dicembre 2000).

Nei casi di applicazione dell’imposta di bollo, essa viene calcolata direttamente dalla compagnia. In caso di titolarità di più polizze riconducibili a un medesimo cliente, la società calcola l’imposta di bollo sul valore complessivo e procede a una divisione proporzionale sulla base dei diversi contratti. Il calcolo in questione viene fatto al 31 dicembre di ogni anno, ma l’addebito avviene solo quando il cliente percepisce anche solo una parte del capitale.